|
|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 10 gennaio 2012
Circolare n. 11/2012
Il Ministero del
Lavoro ha finalmente sbloccato l’operatività per il 2010 della decontribuzione prevista
dalla legge n. 247/2007 sui premi di risultato derivanti dalla contrattazione
di secondo livello (aziendale o territoriale).
Come per il 2009 è
stata fissata nella misura del 2,25% della retribuzione annua del lavoratore la
quota di premio di risultato su cui applicare lo sgravio che continua ad essere
pari, per l’azienda, a 25 punti percentuali dell’aliquota INPS a proprio carico,
mentre è invece totale per il lavoratore. Deve trattarsi in ogni caso di premi
dalla erogazione incerta nella corresponsione o nell’ammontare, in quanto
legati ad incrementi di produttività, di qualità e di competitività
dell’azienda.
Per poter
beneficiare della decontribuzione le imprese interessate dovranno, qualora non
lo avessero già fatto, depositare i contratti di secondo livello presso
L’accesso allo
sgravio è subordinato inoltre al rispetto delle condizioni previste dalla legge
n. 296/2006 (regolarità contributiva e applicazione della parte economica dei
contratti collettivi).
Si fa presente
infine che il 2 dicembre scorso il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto
per l’applicazione della decontribuzione anche per il 2011 e se ne attende la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
|
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.54/2010 e152/2008 |
|
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
|
Lc/lc |
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
|
G.U. N. 301 del 28.12.2011 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 agosto 2011
Determinazione, per l'anno 2010, della misura massima percentualedella retribuzione di secondo livello oggetto dello sgraviocontributivo previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreta: Art. 1 Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi 1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributiviper incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art.1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazioneaziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale.Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, incaso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita aciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentualeresidua e' attribuita all'altra tipologia. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Per l'anno 2010, sulla retribuzione imponibile di cui all'art.27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.797, e successive modificazioni, e' concesso, con effetto dal 1°gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto deilimiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgraviocontributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste daicontratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondolivello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzionecontrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dallaripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge24 dicembre 2007, n. 247. 2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2011, sulla base dei risultati delmonitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza deiservizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensidell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodifiche ed integrazioni, puo' essere rideterminata, per l'anno2010, la misura del limite massimo della retribuzione contrattualepercepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilitodall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui alcomma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero disecondo livello devono: a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualorail deposito non sia gia' avvenuto, a cura dei medesimi datori dilavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto; b) prevedere erogazioni: 1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare; 2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti diproduttivita', qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti
come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoirisultati. E' condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo deiparametri di cui alla lettera b). 4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risultipossibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sonoammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle impresedel settore sul territorio. 5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quandorisulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare diriferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quantoprevisto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389. 6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 e'subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dellosgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento deicontributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previstedalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salval'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato. 8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmentedall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai compartidel pubblico impiego; 9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sifa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresautilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Art. 3 Procedure 1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.1, commi 1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, adecorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto edesclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anchecon riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali,secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. La domanda deve contenere: a) i dati identificativi dell'azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale,territoriale, ovvero di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla letterab) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmentecompetente; d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allosgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al successivocomma 2, e il numero dei lavoratori beneficiari; e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali eassistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimodi 25 punti della percentuale a suo carico; f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributiprevidenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati icontributi pensionistici. 2. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art.2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e'quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, delpresente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cuiall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio1955, n. 797 e successive modificazioni. Art. 4 Modalita' di ammissione 1. L 'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene adecorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS qualetermine unico per la trasmissione delle istanze. 2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numerodi protocollo informatico. 3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1,l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse,provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascunaazienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra laquota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limitedi spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze della proceduradi cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politichesociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Art. 5 Norme finali 1. Con successivo decreto interministeriale, e' definita lacomposizione e sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorioistituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge n. 247 del2007, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenzadell'attuazione del citato comma 67 con gli obiettivi definiti nel«Protocollo su previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e lacrescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e della elaborazione dinuovi e omogenei parametri di misurazione e valutazionedell'andamento economico delle imprese. 2. Dall'attivita' dell'Osservatorio di cui al comma 1 non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per laregistrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. Roma, 3 agosto 2011 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.lavoro, registro n. 14, foglio n. 191